"il Patentino"  

A cura del docente referente F.A.

Struttura dei corsi

Il corso per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore può essere frequentato dai giovani nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni, o presso gli Istituti per l’istruzione secondaria di primo e di secondo grado, statali e paritari, o presso le autoscuole, dietro specifica richiesta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. I corsi possono essere frequentati anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l’anno scolastico in corso.

La frequenza del corso è obbligatoria,
insieme all’assenso scritto di un genitore o di chi ne fa le veci
e al non aver riportato più di tre ore di assenza, per essere ammessi all’esame finale.
Nel caso il numero di assenze superi le tre ore, il corso dovrà essere frequentato di nuovo integralmente.

Secondo il comma 11)bis dell’articolo 116 del Codice, il corso può essere erogato:

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 gratuitamente, dalle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie per l’istruzione secondaria di 1° e di 2° grado, per una durata di 12 ore più 8 ore curriculari di educazione alla convivenza civile.

A tale scopo gli Istituti scolastici possono stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni impegnate in attività collegate alla circolazione stradale.

bulleta pagamento, dalle autoscuole per una durata di 12 ore.
 

Sommario patentino

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Le Linee Guida del MIUR specificano le figure docenti ammesse ad insegnare nei corsi nelle scuole:

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insegnanti di autoscuole;

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forze dell’ordine (carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale) e personale del MIT abilitato all’espletamento del servizio di polizia stradale;

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docenti in possesso delle competenze derivanti dall’avere organizzato e realizzato specifiche attività formative di educazione stradale, per almeno un triennio, certificate dal Dirigente scolastico;

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personale designato dalle associazioni e dagli enti, pubblici e privati, impegnati in attività collegate alla circolazione stradale e riconosciuti dal MIT, con competenze derivanti dall’aver svolto specifiche attività formative di educazione stradale da almeno tre anni, documentate attraverso dichiarazioni del Dirigente scolastico della scuola in cui hanno operato.

Le Istituzioni Scolastiche devono, inoltre, nominare un “Operatore responsabile della gestione dei corsi”, ruolo che, secondo le Linee Guida del MIUR, può essere ricoperto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

L’operatore responsabile deve occuparsi dei seguenti adempimenti:

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preparare ed organizzare i corsi;

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gestire gli aspetti amministrativi e contabili delle attività connesse alla loro realizzazione;

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verificare la partecipazione alle lezioni annotandole nell’apposito registro;

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identificare i candidati prima dell’esame;

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illustrare le istruzioni per la compilazione delle schede di esame;

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presenziare all’esame insieme al funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri (MIT-DTT)