"il Patentino"  

A cura del docente referente F.A.

L'esame finale

Per conseguire il patentino occorre superare un ESAME TEORICO che consiste in un questionario di 10 domande su tutti gli argomenti riportati all’articolo 1 del decreto del MIT del 30/06/03.

L’ammissione all’esame prevede:

bullet

la frequenza del corso con al massimo 3 ore di assenza;

bullet

l’assenso di un genitore o di chi ne fa le veci;

bullet

il pagamento delle tasse relative alla tariffa per esami per conducenti di veicoli a motore (legge 870 del 01/12/1986), all’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri (decreto Ministero delle Finanze 20/09/1992);

bullet

il compimento di 14 anni.

bullet

Certificato medico di idoneità (in bollo)

 

L’esame consiste in una prova teorica della durata di 30 minuti, svolta tramite questionario e attiene agli argomenti del corso

I candidati devono barrare (con una X)* la lettera V (Vero) o F (Falso) alle tre risposte assegnate ad ognuna delle dieci domande d’esame, che possono essere:

bullet

tutte e tre vere

bullet

due vere ed una falsa

bullet

una vera e due false

bullet

tutte e tre false.

bullet

La prova si intende superata con al massimo quattro risposte errate su trenta.

(*) qualunque altro segno, o correzione, rende la risposta sbagliata

Esempio di scheda d'esame

L’esame presso gli Istituti scolastici viene espletato dal funzionario abilitato del MIT-DTT con l’ausilio dell’operatore responsabile della gestione dei corsi nella scuola.

 

L’esame deve essere sostenuto:

bullet

 entro un anno dalla data di ultimazione del corso;

bullet

 almeno un giorno successivo al compimento dei 14 anni.

Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo gli verrà rilasciato, alla fine della sessione d’esami, il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, preventivamente predisposto dall’Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Nel caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta più volte entro un anno dal termine del corso. A tal fine, le scuole e le autoscuole rilasciano, a richiesta dell’interessato, un attestato di frequenza redatto su modello conforme al facsimile allegato alla circolare del MIT-DTT. Nell’arco del medesimo anno dalla fine del corso è possibile svolgere più prove senza limitazioni, previa ripresentazione della domanda, cui devono essere allegati i versamenti già indicati.

Non deve essere nuovamente versata l’imposta di bollo di cui al punto 4 del D.M. delle Finanze del 20.08.92. L’attestazione di versamento relativa a quest’ultima tassa deve, al contrario, essere restituita ai candidati assenti o che hanno riportato esito negativo (insieme all'originale del certificato medico, valido 6 mesi), in quanto il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore non viene conseguito.

 

Sommario patentino

Pagina iniziale